Convenzione›Titolo VIII
Art. 21
Atti a danno degli agenti
In vigore dal 15 dic 1988
1 - Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dello della presente Convenzione, gli Agenti esercitino le loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato.
2 - Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato, si applicano le norme previste dall'ordinamento di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-21