ConvenzioneTitolo VII

Art. 18

Ricerca scientifica

In vigore dal 15 dic 1988
I due Stati promuovono la ricerva scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-18

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Ricerca scientifica (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo