ConvenzioneTitolo V

Art. 13

Autorizzazione alla pesca scientifica

In vigore dal 15 dic 1988
L'autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, e persone nominalmente indicate.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-13

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