Convenzione›Titolo V
Art. 13
13 / 28Autorizzazione alla pesca scientifica
In vigore dal 15 dic 1988
L'autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, e persone nominalmente indicate.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-13