Convenzione›Titolo X
Art. 27
Modifica della Convenzione
In vigore dal 15 dic 1988
1 - I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione.
2 - Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall', primo capoverso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-27