ConvenzioneTitolo II

Art. 4

Attrezzi di pesca consentiti

In vigore dal 15 dic 1988
1 - Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione. 2 - Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-4

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Attrezzi di pesca consentiti (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo