Art. 4 · Attrezzi di pesca consentiti
ConvenzioneTitolo II

Art. 4

4 / 28

Attrezzi di pesca consentiti

In vigore dal 15 dic 1988
1 - Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione. 2 - Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530#art-c-4