Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 22 dic 2021
1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all' si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-11-19;218#art-3