Art. 3 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 3

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 dic 2021
1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all' si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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