DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 2·8 gennaio 1949
Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Vigente dal 10 gennaio 1949 19 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 49 della l
Art. 2Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, per l'elezione dei Consiglieri re
Art. 3I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliber
Art. 4Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regio
Art. 5Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali
Art. 6Non sono eleggibili a consigliere regionale: a) il capo e il vice capo della polizia; b) i
Art. 7Sono altresì ineleggibili: a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non
Art. 8Le candidature raggruppate in liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non infer
Art. 9L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale d'Aosta esercita le sue
Art. 10Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le carat
Art. 11Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione dell
Art. 12Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano com
Art. 13Il tribunale d'Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiqu
Art. 14Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice es
Art. 15Al Consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Le