Art. 19
In vigore dal 10 gen 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCALBA - GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addì 9 gennaio 1949
Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-19