Art. 15
In vigore dal 10 gen 1949
Al Consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.
Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
Nel caso che l'elezione di un consigliere sia nulla, il seggio è attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
È esclusa la sostituzione per qualsiasi altro motivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-15