Art. 12

In vigore dal 10 gen 1949
Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano compresi. Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del veto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista, o comunque nel rettangolo che lo contiene: in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista. L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista o nel relativo rettangolo, può cancellare uno o più nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare. Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare. Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, s'intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-12

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Art. 12 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo