Art. 9

In vigore dal 10 gen 1949
L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale d'Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal Presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
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Art. 9 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo