Art. 6
In vigore dal 10 gen 1949
Non sono eleggibili a consigliere regionale:
a) il capo e il vice capo della polizia;
b) i capi di Gabinetto dei Ministri;
c) i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
d) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione;
e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché amministratori di tali enti, istituti od aziende.
Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-6