Art. 6

In vigore dal 10 gen 1949
Non sono eleggibili a consigliere regionale: a) il capo e il vice capo della polizia; b) i capi di Gabinetto dei Ministri; c) i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione; d) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione; e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché amministratori di tali enti, istituti od aziende. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-6

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Art. 6 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo