Art. 3

In vigore dal 10 gen 1949
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio della Valle. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico dei decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.
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Art. 3 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo