Art. 1

In vigore dal 10 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta; Sentito il Consiglio dal Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: . Il Consiglio della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che per la prima erezione sono stabilite negli articoli seguenti.
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Art. 1 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo