Art. 1
1 / 19In vigore dal 10 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Sentito il Consiglio dal Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
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Il Consiglio della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che per la prima erezione sono stabilite negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-1