Art. 1

Art. 1

1 / 19
In vigore dal 10 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta; Sentito il Consiglio dal Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: . Il Consiglio della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che per la prima erezione sono stabilite negli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-1