Art. 8

In vigore dal 10 gen 1949
Le candidature raggruppate in liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a ventotto devono essere presentate alla Cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di lillo dei Comuni della Regione. Non si applicano le disposizioni dell' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-8

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Art. 8 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo