Art. 7

In vigore dal 10 gen 1949
Sono altresì ineleggibili: a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto; b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora; c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' e all' del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo State i motivi di ineleggibilità indicati nell' predetto; d) i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici; e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-7

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Art. 7 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo