Art. 10
In vigore dal 10 gen 1949
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-10