Art. 14
In vigore dal 10 gen 1949
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.
Nel verbale sono indicati i nomi dei candidati non eletti nell'ordine decrescente dei voti individuali a ciascuno di essi attribuiti.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con gli atti e documenti ad essi allegati devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-14