Art. 18
In vigore dal 10 gen 1949
Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale sono a carico dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle varianti da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-18