Art. 18

In vigore dal 10 gen 1949
Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale sono a carico dello Stato. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle varianti da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo