Art. 17

In vigore dal 10 gen 1949
Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall' dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-17

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Art. 17 Norme per la prima elezione dei Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo