Art. 16
In vigore dal 10 gen 1949
Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età: il più giovane funziona da segretario.
In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:
a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;
b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-16