Art. 11

In vigore dal 10 gen 1949
Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-11

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