Art. 13
In vigore dal 10 gen 1949
Il tribunale d'Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;
2) procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.
Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-08;2#art-13