DECRETO LEGISLATIVO·n. 133·14 settembre 2009
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento
Vigente dal 1 febbraio 2022 24 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1Campo di applicazione
Art. 2Definizioni
Art. 3Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.
Art. 4Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo.
Art. 5Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio.
Art. 6Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi.
Art. 7Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante.
Art. 8Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.
Art. 9Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.
Art. 10Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento.
Art. 11Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.
Art. 12Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze.
Art. 13Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare.
Art. 14Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.
Art. 15Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.
Aggiornamenti recenti
- 7 febbraio 2022· modifica
ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 1, comma 1.