Art. 14
Disposizioni finali
In vigore dal 30 nov 2011
1. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
b) l'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bernini, Ministro per le politiche europee
Palma, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186#art-14