DECRETO LEGISLATIVO·n. 186·27 ottobre 2011
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.
Vigente dal 12 dicembre 2017 15 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Campo di applicazione
Art. 2Definizioni
Art. 3Violazione dell'obbligo derivante dagli articoli 4, 11 e 61 del regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.
Art. 4Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele.
Art. 5Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo.
Art. 6Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10, 12 e 15 del regolamento in materia di revisione della classificazione, limiti di concentrazione e fattori M.
Art. 7Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 17, 24, 28, 29, 30, 31 e 32 del regolamento in materia di etichettatura.
Art. 8Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio.
Art. 9Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 e 40 del regolamento in materia di comunicazioni e di notifica all'Agenzia.
Art. 10Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto superiore di sanità.
Art. 11Criteri per la decurtazione delle sanzioni
Art. 12Sistema di controlli ufficiali
Art. 13Disposizioni finanziarie
Art. 14Disposizioni finali
Art. 10 bisViolazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 8.
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'introduzione dell'art. 10-bis.
- 10 aprile 2018· modifica
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3.