Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2011
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento.
2. Nelle more delle designazioni dell'autorità competente o delle autorità competenti di cui all'articolo 43 del regolamento, si intende «Autorità competente nazionale» il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono «Autorità competente locali» quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR).
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) etichetta trasporto: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose;
b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186#art-2