Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 nov 2011
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento. 2. Nelle more delle designazioni dell'autorità competente o delle autorità competenti di cui all'articolo 43 del regolamento, si intende «Autorità competente nazionale» il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono «Autorità competente locali» quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR). 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) etichetta trasporto: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose; b) etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo