Art. 10 bis
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità
In vigore dal 12 dic 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186#art-10-bis