Art. 12

Sistema di controlli ufficiali

In vigore dal 30 nov 2011
1. L'attività di controllo ufficiale è prerogativa delle «Autorità competenti» di cui all', comma 2. 2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorità competenti» di cui all', comma 2, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza e gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) individuano le modalità di coordinamento adeguate per attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall', comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. 3. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4. I soggetti che svolgono l'attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186#art-12

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Art. 12 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. — Sistema di controlli ufficiali | Portale Normativo