Art. 13
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di informazione di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le informazioni supplementari richieste dall'Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-13