Art. 11
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non rispetta i termini di cui all'articolo 39 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-11