Art. 6

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformità da quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla sicurezza chimica di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera agli obblighi di cui all', paragrafi 6 e 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-6

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Art. 6 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi. | Portale Normativo