Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 1 feb 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'; Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerata la necessità di introdurre nel testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni previste agli ; Vista l'ulteriore preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009; Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato: «regolamento».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-1

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Art. 1 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Campo di applicazione | Portale Normativo