Art. 5
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente l'Agenzia ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera all'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le informazioni supplementari di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-5