Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 feb 2022
1. Ai fini dell'attuazione del presente capo si applicano le definizioni di cui all' del regolamento. 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, il rappresentante esclusivo di cui all' del regolamento è equiparato all'importatore. 3. L'Autorità competente di cui all'articolo 121 del regolamento è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-2

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