Art. 3

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonché di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all', paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all', paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all', paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti all', paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all' del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all' del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione all', paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-3

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Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze. | Portale Normativo