Art. 17

Abrogato

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.

In vigore dal 1 feb 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2011, N. 186.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-17

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Art. 17 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare all'Agenzia. | Portale Normativo