Art. 19

Disposizione finale

In vigore dal 1 feb 2022
1. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2009 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Scajola, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli Alfano

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera f)) l'introduzione del Capo III.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-19

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Art. 19 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Disposizione finale | Portale Normativo