Art. 17 quater

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all', paragrafo 1, del regolamento. 2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell' del regolamento. 3. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli del regolamento. 4. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-17-quater

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Art. 17 quater Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento. | Portale Normativo