Art. 17 sexies

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro: a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento; b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-17-sexies

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Art. 17 sexies Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti. | Portale Normativo