Art. 17 quinquies

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro: a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse; b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli. 2. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all', paragrafo 5, del regolamento. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-17-quinquies

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 quinquies Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita. | Portale Normativo