Art. 18

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 feb 2022
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera f)) l'introduzione del Capo III.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-18

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Art. 18 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo