Art. 15

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 65 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-15

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Art. 15 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni. | Portale Normativo