Art. 12

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze.

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non comunica ai sensi dell'articolo 49 del regolamento le informazioni supplementari richieste dall'Autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi raccomandate dall'Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-12

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Art. 12 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze. | Portale Normativo