Art. 18 · Disposizioni finanziarie

Art. 18

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 feb 2022
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera f)) l'introduzione del Capo III.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-18