Art. 18
18 / 24Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 feb 2022
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera f)) l'introduzione del Capo III.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-18