Art. 6
6 / 24Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformità da quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla sicurezza chimica di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera agli obblighi di cui all', paragrafi 6 e 7, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-6